Il 2019 ha portato una rivoluzione nel modo in cui vengono calcolate le tariffe TARI. La nuova Metodologia Tariffaria Rifiuti è stata introdotta da ARERA e prevede l’elaborazione del Piano Economico Finanziario (PEF), stato appositamente progettato per determinare i costi efficienti per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti urbani. Prima del 2019, le tariffe potevano essere determinate da un modello che teneva conto dei costi e dei ricavi.
Con la delibera 443/2019/R/rif di ARERA è stato istituito il “Metodo Tariffario Rifiuti” (abbreviato MTR), aggiornato in seguito in MTR-2 con la delibera 363/2021/R/rif. Utilizzando i costi e i ricavi “efficienti” relativi all’annualità precedente (a-2).
La delibera 363/2021/R/rif ha portato un cambiamento significativo: l’MTR-2 modifica la pianificazione annuale precedente in un periodo quadriennale. Perciò, i modelli elaborati nel 2022 stabiliscono una validità fino al 2025 con le informazioni ricavate dai bilanci consuntivi di enti e gestori. È stata anche introdotta la necessità di aggiornare il Piano Economico e Finanziario biennalmente per adattarlo all’ambito 2024/2025 del secondo periodo regolatorio. Tale aggiornamento è stato anticipato dalla delibera 389/2023/R/rif.
I grandi eventi del 2022 e 2023 hanno portato ad un significativo impatto sulla previsione e il costo del servizio rifiuti, incluso l’innalzamento dei prezzi di carburante ed energia insieme all’aumento dei tassi di inflazione. ARERA ha introdotto un meccanismo di revisione infra-periodo per il PEF per affrontare queste criticità e dare alle istanze più difficoltà nella copertura degli oneri attraverso i corrispettivi. Questa revisione può essere applicata solo in circostanze specifiche, come aumenti nei costi per le consegne o maggiorazioni dettate da adeguamenti del livello qualitativo del servizio. Tuttavia, ARERA non considera le cause di squilibrio provocate dai rincari energetici e dalle dinamiche inflattive (articolo 4.7 delibera 363/2021)
La delibera 389/2023/R/rif, pubblicata dall’ARERA il 04/08 sul loro portale, definisce le linee guida della procedura biennale di aggiornamento. Queste indicano la modalità con cui verrà elaborato il nuovo PEF e apportano alcune significative modifiche al MTR-2 che identificano il limite massimo per le entrate tariffarie derivanti dalla Tari o dalla tariffa sostitutiva per tutto il periodo regolatorio 2021-2025, basato sui costi efficienti riconosciuti ai gestori.
La delibera 389/2023 introduce novità rispetto all’impianto esistente, eccole.
La regola dell’anno a-2 stabilisce che i costi da considerare come “effettivi” per l’anno a devono essere quelli contabilizzati dai gestori due anni prima, ad eccezione di alcune componenti di carattere previsionale (come, ad esempio, i costi operativi incentivanti – COI).
Per l’anno 2024 prenderemo in considerazione i dati verificati rilevati nel 2022 come richiesto dalle fonti contabili obbligatorie.
Per l’anno 2025, sulla base dei dati di bilancio o preconsuntivo relativi al 2023 o, in mancanza, dall’ultimo bilancio disponibile (sempre il 2022).
Proprio a questi ultimi bisognerà prestare attenzione, “anticipare” i costi significa anche doverli sotrarre dai consuntivi? Il rischio sarebbe della doppia applicazione…
Si prevede che in ciascun anno 𝑎={2024, 2025} la quantificazione delle componenti 𝐶𝑂𝐼𝑇𝑉,𝑎𝑒𝑥𝑝 e 𝐶𝑂𝐼𝑇𝐹,𝑎𝑒𝑥𝑝 operata in sede di prima determinazione tariffaria per le richiamate annualità, può essere rideterminata in aumento a parità di obiettivi di miglioramento ovvero di ampliamento del perimetro gestionale, a condizione che tale rideterminazione risulti motivata.
Con sentenza 7196/23 del Consiglio di Stato l’Autorità Arera è soccombente relativamente agli oneri riconosciuti ad alcuni operatori riguardanti la commercializzazione e valorizzazione della frazione differenziata degli imballaggi in plastica. Di conseguenza l’Arera ha disposto l’esclusione di tali oneri dai piani finanziari.
Inoltre, per tenere conto dell’incremento dei costi verificatisi negli anni a causa della dinamica inflattiva, l’Autorità consente di inserire tali maggiori costi nelle componenti a conguaglio 2024 e 2025.
In fine, con la delibera 387/2023 è prevista una maggiore correlazione tra il fattore di sharing e la valutazione dell’efficacia dell’avvio al riciclo delle frazioni di rifiuti.
Questi provvedimenti interessano le entrate e le uscite del PEF, consentendo di recuperare nelle componenti di conguaglio 2024-2025 sia gli oneri in eccesso eventualmente riconosciuti che i ricavi in riduzione non scomputati attribuiti alle attività relative alla preselezione o al pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata.
I tassi di inflazione vengono aggiornati per riflettere più accuratamente la situazione attuale:
- tasso di crescita per il 2023 del 4,5%.
- tasso di crescita del 2024 del 8,8%.
- tasso di crescita del 2025 = non ha alcun valore.
Il vettore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi è definito pari a 1 per il 2023.
Per l’anno 2024 sarà pubblicato con successivo provvedimento anche se viene indicato pari a 1, come per il 2025, assumendo come nulla la variazione deflatore degli investimenti fissi lordi tra il 2024 ed il 2025.
Per garantire la continuità e la sostenibilità del servizio, l’Autorità regola periodicamente il parametro 𝜌 del limite alla crescita, introducendo un ulteriore coefficiente di supporto (CRI) per compensare gli aumenti dei costi della produzione, da valutare entro il 7%
Per aumentare il limite di crescita del modello PEF quadriennale, è stabilito che 𝜌 dev’essere impostato a un valore pari al 2,7%.
L’Autorità ha recentemente adeguato il limite massimo di crescita per le tariffe dei servizi di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023, che ora comprende la nuova componente (CRI) progettata per tenere conto degli aumenti dei costi sostenuti dai gestori. Dato che i bilanci hanno sofferto un aumento dei prezzi dei carburanti, dell’energia, delle materie prime e dei servizi rispetto a quelli del 2021, Arera consentirà di recuperare tali maggiori costi negli annali successivi, con l’effetto probabile di determinare un aumento massimo del 9,6% delle tariffe.
Per gestire al meglio un eventuale superamento del limite alla crescita tariffario, ARERA prevede il recupero della rata di ripartizione del delta nelle annualità di programmazione in annualità successive al 2025.
L’Autorità sta considerando di aumentare i costi previsti dalle attività di miglioramento della qualità e di aggiornamento dell’elemento di conguaglio RC tot del PEF. In particolare, ai fini del calcolo dell’aggiornamento biennale per mantenere aggiornate le tariffe su base biennale per gli anni 𝑎 = {2024, 2025}, è consentito recuperare la differenza tra i valori definitivi del tasso 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑎, nonché del tasso 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑅𝐼𝐷, 𝑎 e il parametro 𝐾𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙, stabiliti dalla deliberazione 459/2021/R/RIF e determinati definitivamente dalla deliberazione 68/2022/R/RIF, come previsto nel comma 1.5 della citata deliberazione 459/2021/R/RIF.
L’Autorità ha fornito indicazioni precise per calcolare il coefficiente γ2 del PEF nel corso dell’aggiornamento biennale, e ciò con il parametro 𝐸𝑓𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎_𝐴𝑣𝑣_𝑅𝐼𝐶, che è il macro-indicatore R1 deliberato con la Determinazione N. 387/2023/R/RIF, per misurare l’efficienza con cui vengono riutilizzati i prodotti soggetti a obblighi di responsabilità estesa dei produttori. Questo indicatore è calcolato secondo i dati del 2022 ed è determinato dal prodotto dei seguenti indicatori:
- 𝐸𝑓𝑓𝑅𝐷_𝑠𝑐 è una misura dell’efficienza della raccolta differenziata delle diverse frazioni di prodotto, come previsto dall’articolo 3 dell’Allegato A della deliberazione 387/2023/R/RIF.
- 𝑄𝐿𝑇𝑅𝐷_𝑠𝑐 è l’indicatore che misura la qualità della raccolta differenziata di materiali soggetti a responsabilità estesa del produttore previsto dall’articolo 5 dell’Allegato A alla deliberazione 387/2023/R/RIF.
Tenendo conto del fatto che il valore di 0,85 viene così calcolato.
- 𝐸𝑓𝑓𝑅𝐷_𝑠𝑐 è stato calcolato in base alla media nazionale degli scarti della raccolta multimateriale riportata nel Rapporto Rifiuti Urbani di Ispra, che è risultato pari a 36.
- 𝑄𝐿𝑇𝑅𝐷_𝑠𝑐 è 1.
Viene definito anche il coefficiente 𝛨𝑎 che rappresenta la misura del grado di copertura dei costi della raccolta differenziata, calcolato come rapporto tra i ricavi relativi ai rifiuti da imballaggio (𝐴𝑅AGG 𝑆𝐶_𝑠𝑖,𝑎 ) ed i costi della raccolta differenziata corrispondenti (𝐶𝑅𝐷AGG 𝑆𝐶_𝑠𝑖,𝑎)
𝛨𝑎 = (𝐴𝑅AGG 𝑆𝐶_𝑠𝑖,𝑎)/(𝐶𝑅𝐷AGG 𝑆𝐶_𝑠𝑖,𝑎)
La quantificazione del valore Ha dipende dagli obiettivi prefissati sulla base del posizionamento in una delle classi sintetizzate nella tabella che segue. Nel caso in cui non siano raggiunti i risultati previsti, a partire dal 2026 saranno apportate delle variazioni alla classificazione dei costi.
Tenendo conto del crescente livello inflazionistico registrato negli ultimi 2 anni, sembra probabile che durante l’approvazione del PEF e dei tassi Tari per il 2024 ci saranno aumenti ben più significativi di quelli visti in precedenza.
A ciò si dovranno aggiungere i costi per la gestione dei rifiuti accidentalmente o volontariamente pescati in mare 𝑈𝑅1,𝑎, e le spese di copertura per eventi eccezionali e calamitosi 𝑈𝑅2,𝑎, che saranno finanziati da un aumento, rispettivamente, di €0,10 a utenza e € 1,5 per ogni utenza (Delibera Arera 386/2023).
Tali aumenti non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.
Da segnalare la previsione introdotta con Delibera Arera 385/2023 con la quale in base all’articolo 2 si prevede che i contratti di servizio in essere siano resi conformi allo schema tipo di contratto di servizio e trasmessi all’Autorità dagli Enti territorialmente competenti entro 30 giorni dall’adozione delle pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l’approvazione della TARI riferita all’anno 2024.
Nell’allegato “schema tipo di contratto di servizio” all’articolo 7 è previsto che l’Ente territorialmente competente garantisce per tutta la durata dell’affidamento la coerenza fra il corrispettivo spettante al Gestore e l’ammontare dei costi riconosciuti dal metodo tariffario pro tempore vigente, assicurandone l’adeguamento in sede di approvazione e aggiornamento della predisposizione tariffaria ai sensi dalla regolazione vigente.
Ricordiamo infine che il termine per validare i Pef tramite l’Egato/Etc e per approvare le tariffe Tari 2024 per i comuni rimane fissato al 30 aprile 2024, come stabilito dall’articolo 3, comma 5-quinquies, del Dl 228/2021. Questa data non è stata modificata in alcun modo dal nuovo processo di approvazione del bilancio di previsione introdotto dal decreto interministeriale 25 luglio 2023.
ARERA ha deciso di posticipare ulteriori dettagli sui costi d’uso del capitale e sui meccanismi di calcolo per l’aggiornamento biennale a provvedimenti successivi, come anche la definizione delle modalità operative per la predisposizione del Pef secondo il tools e gli atti tipizzati.
Grande assente in queste delibere è l’introduzione di un meccanismo di conguaglio finalizzato a garantire l’attuazione del principio della certezza e verificabilità dei dati contabili (articolo 4.1 delibera 363/R/Rif/20213) anche per gli anni dispari del quadriennio regolatorio 2022-2025.
È noto infatti che, in base all’attuale regola metodologica, la predisposizione tariffaria per gli anni dispari viene “fisiologicamente” elaborata sui dati contabili dell’a-3 (o di un pre-consuntivo dell’a-2). In assenza del meccanismo di conguaglio basato sulle risultanze contabili dell’a-2 anche per tali annualità, i valori originariamente inseriti si consoliderebbero pur avendo natura previsionale e i valori effettivi di costo riportati a bilancio nell’anno 2021 non verrebbero mai utilizzati. Parimenti rimarrebbe inibita la possibilità di valorizzare correttamente il conguaglio delle componenti di costo previsionale legate al conseguimento di specifici target (CO1162021, CQ2021 e COI2021), nonché il recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie approvate per l’anno 2021 e quanto fatturato con riferimento alla medesima annualità.