La mera crisi di liquidità di una società non può essere invocata come causa di forza maggiore che ha impedito il pagamento di una scadenza fiscale. Si applicano così le sanzioni tributarie per le violazioni commesse a seguito di ritardi nei pagamenti delle imposte dovute, occorrendo tuttavia da parte dei giudici di merito maggiori e più approfondite indagini per l'applicazione di tale esimente. La Corte di cassazione civile, V sezione, con l'ordinanza n. 7707 del 21/3/2024 ritiene dunque che non è possibile applicare alla fattispecie in esame la causa di non punibilità prevista dall' 'art. 6, comma 5, del dlgs 18 dicembre 1997 n. 472.
La situazione contingente, la crisi di liquidità, che avrebbe impedito il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria, se riconosciuta come causa di forza maggiore, avrebbe scongiurato l'applicazione delle sanzioni tributarie inerenti un avviso di accertamento Imu. Il caso che si è presentato innanzi ai giudici di piazza Cavour riguardava un contenzioso tributario con oggetto Imu tra una società operante il settore sanitario e un Comune soggetto attivo. La società ormai in dissesto a causa della propria situazione precaria, non aveva adempiuto al pagamento dell'imposta locale, cosìcché riceveva l'avviso di liquidazione con il quale oltre l'imposta dovuta, gli si richiedevano le sanzioni e gli interessi. Chiedeva e otteneva in sede di giudizio di merito l'applicazione della causa di non punibilità, invocando l'applicazione dell'art.6 comma 5 del dlgs 472/1997 il quale stabilisce che : “Non e' punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore”.