Il contribuente che presenta la documentazione in Comune per la ristrutturazione di un immobile inagibile beneficia dell’agevolazione IMU; la Cassazione con l’ordinanza n. 6532/2025, ha accolto le motivazioni di una società nei confronti del Comune accertatore.
Alla base del contenzioso c’è il fatto che la società ricorrente non aveva (formalmente) dichiarato lo stato di inagibilità dell’immobile oggetto dell’imposta; tuttavia la stessa sostiene che lo stato di inagibilità (al fine del beneficio fiscale per gli immobili inagibili) era noto al Comune, in quanto erano state a questo presentate le pratiche per la ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso (anche con allegazione di fotografie che evidenziavano lo stato dell’immobile negli anni interessati, privo di copertura).
Va ricordato che l’imposta in materia di IMU è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
Per i giudici di legittimità a prescindere dalla formale dichiarazione, il Comune ben può conoscere lo stato di inagibilità per altri atti formalmente noti; secondo un consolidato orientamento della Cassazione «In tema di IMU e nell’ipotesi di immobile inagibile, l’imposta va ridotta, ai sensi dell’art. 13, comma 3, del Dl n. 201 del 2011 (convertito con modifiche dalla legge n. 214 del 2011), nella misura del 50 per cento anche in assenza di richiesta del contribuente quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente di cui è espressione anche la regola secondo cui a quest’ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune».
Per la Cassazione la formale dichiarazione, seppure richiesta dal regolamento, non era nel caso in esame necessaria; né la conoscenza da altri fattori della inagibilità, in capo al Comune, presupponeva la presenza di atti necessariamente ’provenienti’ da questo, quanto il possesso da parte dell’Amministrazione di atti di parte (cioè della società) comprovanti i lavori che rendevano inagibile l’immobile nella annualità di riferimento.