Il requisito motivazionale dell’avviso di accertamento Ici/Imu richiede, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa; la Cassazione con la sentenza n. 5509/2024, ha rigettato il ricorso di un contribuente nei confronti del Comune accertatore che contestava l’avviso emesso nei suoi confronti perché non motivato.
Il contenzioso tributario
Un Comune campano emetteva nei confronti di una contribuente, nel frattempo deceduta con subentro degli eredi, una seria di avvisi di rettifica ai fini Ici/Imu; i giudici tributari del merito accoglievano parzialmente il ricorso limitatamente al riconoscimento del beneficio dell’imposta dovuta, solo con riferimento all’abitazione principale.
La contribuente avverso la sentenza sfavorevole ha proposto ricorso in Cassazione lamentando che la Commissione tributaria regionale aveva erroneamente ritenuto adeguatamente motivato l’impugnato avviso in rettifica, sebbene:
1) totalmente privo dell’indicazione del classamento, della rendita catastale, e dei moltiplicatori (coefficienti) utilizzati dal Comune per determinare l’Ici/Imu asseritamente dovuta;
2) indicava in maniera errata la classe della gran parte degli immobili oggetto di accertamento.
La sentenza della Cassazione
Nel respingere il ricorso, i giudici di legittimità ricordano, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di Ici, con principi applicabili anche all’ordierna Imu, che l’obbligo motivazionale dell’accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l’an e il quantum dell’imposta; in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva.
Per la Corte di cassazione tale situazione si è certamente verificata nella fattispecie in esame secondo quanto è dato anche desumere dal tenore delle difese dei contribuenti.
Va, invece, accolta la difesa dei ricorrenti, in qualità di eredi dell’originaria contribuente, che hanno chiesto, con riguardo agli importi dell’atto impugnato relativi a sanzioni amministrative, che ne fosse disposta la relativa decurtazione;
Trattandosi di sanzione amministrativa non trasmissibile agli eredi, va conseguentemente dichiarata la cessazione della materia del contendere, facendosi applicazione del principio di diritto, già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, la morte dell’autore della violazione comporta l’estinzione dell’obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria irrogata dall’Amministrazione, la quale, ai sensi dell’articolo 7 della legge 689/1981, non si trasmette agli eredi.