Il nuovo contraddittorio preventivo, previsto dall’articolo 6-bis della legge 212/2000, si applica solo a decorrere dagli atti emessi dal 30 aprile 2024. Per gli atti emessi prima si continua a fare riferimento alle vecchie regole, da intendersi quelle del Dlgs 218/1997. Si prevede inoltre che per gli avvisi di accertamento conseguenti agli schemi d’atto inviati comunque nelle scorse settimane trova applicazione il differimento dei termini di decadenza di 120 giorni stabiliti sempre dal medesimo articolo 6-bis della legge 212/2000. Con il decreto legge appena approvato, l’Esecutivo tenta di porre rimedio alla confusione generata dalla efficacia divergente della riforma dello Statuto del contribuente (vigente dal 18 gennaio scorso), da un lato, e della riforma dell’accertamento con adesione dall’altro (operativa dagli atti emessi dal prossimo 30 aprile).
Questo ha creato problemi di coordinamento tra gli interpreti e all’interno della stessa Amministrazione che, all’inizio, in taluni casi, ha ritenuto già operativo dal 18 gennaio l’istituto del contraddittorio preventivo, notificando gli appositi schemi d’atto.
Con successiva direttiva del ministero delle Finanze, si è invece sostenuto che fino al 30 aprile prossimo la disciplina di riferimento dovesse ritenersi invariata. Tanto, anche in ragione del fatto che all’entrata in vigore dello Statuto, norma di carattere generale, non era certo potesse attribuirsi portata abrogativa della normativa sul contraddittorio preventivo recata nell’accertamento con adesione. Quest’ultima (articolo 5-ter del Dlgs 218/1997) è stata infatti abrogata espressamente solo a decorrere dal 30 aprile prossimo.
Ora il decreto fisco superbonus prova a porre rimedio al “pasticcio” legislativo stabilendo che anche la disciplina introdotta con la revisione dello Statuto dei diritti del contribuente non si applica né agli atti impositivi emessi prima del 30 aprile né a quelli conseguenti ad inviti al contraddittorio “vecchio stile”, notificati ai sensi dell’articolo 5-ter del Dlgs 218/1997.
A tutela degli uffici che avessero comunque avviato la nuova procedura prevista dall’articolo 6-bis dello Statuto si stabilisce che, qualora il termine di 60 giorni per formulare osservazioni scada dopo il termine decadenziale dell’accertamento o a meno di 120 giorni da questo, opera la proroga di 120 giorni decorrente sempre dalla scadenza per la presentazione delle osservazioni. In pratica, se l’ufficio ha notificato lo schema di atto riferito all’annualità 2017 a fine febbraio scorso, la scadenza per le osservazioni cade alla fine di aprile, con l’effetto che il termine per la notifica dell’accertamento è posticipato a fine agosto (120 giorni dal termine per le osservazioni).
È chiaro tuttavia che il ragionamento regge se si ritiene applicabile la proroga di 85 giorni, riveniente dalla sospensione dei termini dettata dall’articolo 67 del Dl 18/2020, che differirebbe al 25 marzo 2024 la scadenza delle annualità d’imposta naturalmente in decadenza al 31 dicembre 2023. Si tratta, tuttavia, di una tesi non condivisa da una parte della giurisprudenza di merito.