La classificazione catastale di un immobile condiziona anche le agevolazioni.
Un immobile non inquadrato nella categoria A, tra quelli a uso abitativo, non può fruire dell'esenzione Imu, anche se il titolare vi ha fissato la propria dimora abituale. Non può essere considerata abitazione la classificazione in una categoria diversa.
Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza 6349 dell'8 marzo 2024. Per la Suprema corte, “la classificazione dell'immobile in una delle categorie catastali previste dal legislatore è requisito necessario e imprescindibile per il riconoscimento dell'esenzione per l'abitazione principale, per cui la carenza di tale elemento preclude, a monte, al contribuente di avvalersi dell'agevolazione, anche nel caso in cui egli abbia fissato la dimora abituale nell'immobile stesso”. Per gli ermellini, “gli immobili ad uso abitativo sono identificati dalle categorie catastali del gruppo A”, per cui “non è possibile considerare abitazione uno degli immobili classificato in categoria C”.
La Cassazione, con l'ordinanza 5574/2022, ha già stabilito che un fabbricato iscritto in catasto come studio non può fruire dell'esenzione Imu, anche se di fatto viene utilizzato come abitazione principale. Per il trattamento agevolato conta la classificazione catastale e non l'uso effettivo come residenza familiare.
Per il trattamento esonerativo rileva l'oggettivo inquadramento catastale, “per cui l'immobile iscritto come "ufficio-studio", con attribuzione della relativa categoria (A/10), è soggetto all'imposta”. Non può essere opposta dall'interessato solo l'effettiva destinazione d'uso dell'immobile.
Gli ermellini, con l'ordinanza 17408/2021, hanno sostenuto che l'uso di fatto di due immobili come prima casa non consente di fruire dell'esenzione IMU per entrambi.
L'abitazione principale deve essere costituita solo da un immobile. Per avere diritto al beneficio fiscale su immobili diversi, il contribuente deve provvedere al loro all'accatastamento unitario. Anche in questa circostanza non ha attribuito alcuna efficacia giuridica all'uso di fatto, se lo stesso non è in linea con il dato formale. Non conta che vengano utilizzati come abitazione principale più unità immobiliari distintamente iscritti in catasto. I singoli immobili devono essere assoggettati separatamente a imposizione, ciascuno con la propria rendita. Il contribuente può scegliere quale delle unità immobiliari destinare a prima casa. Le altre vanno considerate come abitazioni diverse da quella principale.
Quest'ultima pronuncia ha rappresentato un momento di svolta e un cambiamento dell'orientamento sulla questione de qua. Con l'ordinanza 9078/2019, infatti, aveva a suo tempo ritenuto che l'esenzione per l'abitazione principale non fosse limitata a un solo immobile.
Sempre la Cassazione, con l'ordinanza 26376/2021, ha precisato che l'intestazione catastale di un immobile a un determinato soggetto costituisce una presunzione di fatto sulla veridicità di tale risultanza, ponendo a carico dell'interessato l'onere della prova.