La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 13455 del 15/05/2024, è tornata sulla questione dell’applicazione della quota fissa della tassa sui rifiuti alle superfici in cui si producono rifiuti speciali, già più volte affrontata dalla medesima Suprema Corte. Confermando la sua debenza.

La questione è sorta in relazione a un ricorso presentato da una società che invocava l’esenzione dalla Tari delle superfici in cui si producono rifiuti speciali, segnatamente rifiuti da imballaggio terziari.

La Corte di Cassazione ha affrontato la questione puntualizzando alcuni aspetti di rilievo.

In primo luogo, ha ribadito il consolidato orientamento in base al quale è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell’esenzione, trattandosi di eccezione alla regola generale del pagamento del tributo sui rifiuti urbani (Cassazione n. 12979/2019 e n. 22130/2017). La disponibilità di locali o aree genera una presunzione di legge di produttività di rifiuti che può essere superata solo dalla prova contraria del contribuente.

In secondo luogo, analizza la natura dei rifiuti prodotti dal contribuente, ossia imballaggi terziari, vale a dire gli imballaggi concepiti per facilitare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione o i danni connessi al trasporto (direttiva 94/62/CE e n. 12/2004, D.Lgs 152/2006), ritenendo che gli stessi siano sempre rifiuti speciali. A differenza dei rifiuti da imballaggio secondario (imballaggio che raggruppa un certo numero di unità di vendita) che, invece, possono essere urbani (prima del Dlgs 116/2020 assimilati), ove l’ente abbia istituito un sistema di raccolta differenziata. Prima della modifica alla classificazione dei rifiuti introdotta dal Dlgs 116/2020, i rifiuti da imballaggio terziario non potevano essere assimilati agli urbani, pena disapplicazione del relativo regolamento comunale da parte del giudice tributario. La Cassazione ha chiarito anche che non ha significato la distinzione, ai fini della classificazione come rifiuti urbani, tra imballaggi utilizzabili e rifiuti da imballaggio, in quanto per gli imballaggi riutilizzabili non si pone il problema del conferimento, se non nel momento in cui vengono dismessi, divenendo in quel caso rifiuti.

In terzo luogo, l’ordinanza ha chiarito il significato della disposizione del comma 649 dell’articolo 1 della legge 147/2013, laddove stabilisce l’esclusione dalla superficie tassabile di quella in cui si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, al cui smaltimento provvede, a sua cura e spese, il produttore. Secondo la Corte, la norma non riconduce la causa di esclusione alla produzione esclusiva e totalizzante di rifiuti speciali, bensì alle sue caratteristiche di continuità e prevalenza. Sicché è ben possibile, sulla base della valutazione del giudice tributario, che pur nel caso in cui il locale sia frequentato da parte di alcuni dipendenti e clienti, la continuità spetti ai rifiuti speciali, con una produzione pressoché esclusiva degli stessi a fronte di un modesto accesso fisico della clientela.

Tuttavia, la Corte ha rammentato che il tributo è suddiviso in una quota fissa, destinata a finanziare costi essenziali e generali di investimento, e in una quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione. La quota fissa incide quindi in misura predeterminata, essendo destinata a coprire gli investimenti.

Conseguentemente, per la Corte, sarebbe del tutto illogico esentare dal versamento della quota fissa un operatore economico che, comunque, per conferire sicuramente al servizio pubblico almeno una parte dei rifiuti prodotti, ritrae dagli investimenti eseguiti per la gestione dei rifiuti una indubbia utilità. Anzi sarebbe del tutto irrazionale e, forse finanche costituzionalmente illegittima, una norma che esentasse totalmente dal pagamento della Tari dei soggetti che, comunque, fruiscono del relativo servizio. Peraltro, se la quota fissa non gravasse sui produttori anche di rifiuti speciali finirebbe per ricadere sulle altre utenze, specie su quelle domestiche.

La Corte ha risposto altresì all’obiezione che parte della dottrina ha sollevato, relativa al fatto che siffatta previsione sarebbe in contrasto con la previsione del comma 649 della legge 147/2013, che esclude dal tributo le superfici in cui si producono rifiuti speciali, senza operare alcuna distinzione tra quota fissa e variabile. La Corte ha evidenziato che la previsione del comma 651 della medesima legge richiama il Dpr 158/99 il quale prevede la necessità di coprire con la quota fissa e quella variabile integralmente i costi per la gestione dei rifiuti, sia per gli investimenti e sia per l’esercizio del servizio. Di fatto richiamando la natura predeterminata della quota fissa che deve gravare su tutte le utenze, a differenza di quella variabile legata alla quantità di rifiuti conferiti.

Sul punto la Corte ha richiamato numerosi precedenti in merito (14038/2019, 16994/2020, 5360/2020, 22772/2021, 5429/2023, ed altri). Tuttavia, la decisione continua a far sorgere qualche perplessità sia per la puntuale previsione del comma 649 e sia perché, le prime sentenze della Corte sulla questione erano relative alla Tia (abolita oltre 10 anni fa), la quale aveva una diversa disciplina normativa. Sta di fatto che questo nuovo arresto e il consolidarsi dell’orientamento sta spingendo molti enti a valutare l’avvio del recupero del tributo nei confronti dei produttori di rifiuti speciali. L’applicazione della quota fissa alle utenze produttive di rifiuti speciali dovrebbe in realtà accompagnarsi a una rivisitazione dei coefficienti applicati, nonché della ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche.